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Giurisprudenza e diritti LGBT: funziona.


Sampei

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Di fronte ad uno dei legislatori più pigri e corrotti del continente, il progresso sociale dell'ordinamento italiano è praticamente di fatto abbandonato a se stesso fin dagli inizi degli anni Ottanta: del suo aggiornamento se ne è fatta e tuttora se ne fa carico la Magistratura, la quale, nei limiti del possibile. ha tentato di venire incontro all'evolvere della società e di porre rimedio ad un diritto sociale e familiare allo sfascio, decrepito e tenuto in ostaggio dalla corruzione parlamentare dilagante ed inarrestabile e dai gruppi di potere interessati a tenere e far fruttare il più possibile i buoni rapporti con la chiesa cattolica.

 

Il progressivo riconoscimento di rilevanza giuridica delle convivenze di fatto, quasi del tutto ignorate dalla legge, l'abbattimento della scellerata e folle regolamentazione di stampo cattolico integralista delle modalità di effettuazione della fecondazione eterologa (incostituzionalità della mostruosa legge 40/2004) gli spazi di riconoscimento e le possibilità di trascrizione delle unioni civili e dei matrimoni contratti all'estero sono alcuni fra gli esempi più visibili di questa supplenza cui i giudici sono sostanzialmente obbligati a ricorrere per dare concreta attuazione ai principi dello stato di diritto e dello stato sociale di derivazione costituzionale, e per impedire che possano circolare soluzioni giuridiche contrarie non solo ai diritti umani, ma oramai allo stesso buon senso.

 

E' estremamente probabile che anche la protezione delle persone lgbt e la strutturazione di un apparato giuridico antidiscriminatorio avverranno esclusivamente attraverso la giurisprudenza, anzi a dire la verità sta già accadendo, ed è squallidamente verosimile che ciò debba proseguire per moltissimo tempo, vista l'afasia disastrosa e irrecuperabile che permea la classe dirigente destroide e l'arrivismo neoclericale che eccita la classe dirigente sinistroide.

 

A questo proposito voglio raccogliere qualche passo avanti fatto dalla giurisprudenza proprio in questo gennaio 2015.

 

1) Sentenza n. 1121 della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, 22 gennaio 2015:

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto contro la sentenza di Appello che aveva confermato il diritto al risarcimento del danno al ragazzo siciliano che, dichiaratosi omosessuale alla visita di leva, si era visto ritirare e poi negare reiteratamente il rinnovo della patente di guida. Non solo: essendo il risarcimento ritenuto incongruo per difetto (la Corte d'Appello aveva abbassato la cifra dai 100.000 euro riconosciuti in primo grado a 20.000 euro), la Corte dispone che un nuovo giudizio d'Appello debba occuparsi di liquidare le maggiori spese e il maggior danno subito dal ragazzo nel corso degli anni in conseguenza della vicenda assurda.

Fonti: http://www.repubblica.it/cronaca/2015/01/22/news/patente_sospesa_a_un_gay_cassazione_maxi_risarcimento_per_comportamento_omofobico-105522105/

Testo della sentenza: http://www.altalex.com/index.php?idstr=57&idnot=70143

 

2) Sentenza Corte d'Appello di Brescia 23 gennaio 2015:

La Corte d'Appello rigetta le domande del ricorrente e conferma la sentenza di primo grado con cui il giudice condanna l'Avv. Taormina per violazione del dlgs. 213/2003 sul divieto di discriminazione sul posto di lavoro per motivi legati all'orientamento sessuale del lavoratore, dopo le sue dichiarazioni rese in radio sul fatto che avrebbe deliberatamente effettuato discriminazione in sede di colloquio contro gli omosessuali. L'appellante è condannato anche a pagare una somma in risarcimento all'associazione per i diritti LGBT costituitasi in giudizio contro di lui in primo grado.

Fonti: http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/01/23/news/omofobia_l_avvocato_taormina_condannato_anche_in_appello_niente_gay_nel_mio_studio_legale-105607128/?ref=HREC1-13

http://www.yepper.it/anche-in-italia-si-puo-avere-una-tutela-per-le-discriminazioni-fondate-sullorientamento-sessuale/

Testo della sentenza di primo grado 6 agosto 2014 del Tribunale di Bergamo che è stata confermata: http://www.altalex.com/index.php?idnot=68849

 

3) Provvedimento di sequestro da parte del Tribunale di Perugia datato 22 gennaio 2015:

Il giudice per le indagini preliminari dispone il sequestro del video diffuso in una "conferenza sulla famiglia" con il quale l'oratore avv. Pillon fomenta la folla descrivendo i volantini distribuiti nelle scuole da una associazione LGBT al fine di descrivere come evitare le malattie sessualmente trasmissibili come una "incitazione ad avere rapporti omosessuali", come strumenti di "propaganda omosessuale" o di "contenuti pornografici".

L'ipotesi di reato è diffamazione ai danni dell'associazione LGBT. (L'articolo parla impropriamente di sentenza, ma si tratta solo di un provvedimento che dispone il sequestro, la decisione sul merito deve venire in futuro).

Fonti: http://www.lgbtnewsitalia.com/sentenza-storica-primo-omofobo-condannato/#

 

Spero di poter tenere aggiornato questo thread il più possibile. Chi lo desidera può contribuire, mi farebbe piacere. Buona lettura.

Edited by Sampei
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che dolce  :wub:

 

tra l'altro per un opzionale balordo con un prof idiota e ipercattolico ho gioiosamente e scazzatamente scelto di portare una tesina sulla vicenda delle trascrizioni

 

se prossimamente avrò respiro contribuirò a questa tua mirabile opera :wub:

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Mi capitò, tempo fa...parecchio tempo fa, di interessarmi (leggendomi e seguendo la vicenda) della famosa sentenza Corte Cost. n. 138/2010. La vicenda è, sostanzialmente questa: alcune coppie omosessuali, avendo chiesto la trascrizione delle pubblicazioni di matrimonio (atti prodromici al matrimonio stesso) ed essendo state queste rifiutate, avevano prima impugnato il rifiuto dinnanzi al giudice (credo sia il TAR competente in questo caso) e poi, dal giudice di merito, chiesto di sollevare questione di costituzionalità in relazione agli articoli del codice civile che (implicitamente ma in modo pacifico) limitavano il matrimonio alle coppe di sesso diverso. Chiedendo, cioè, che fosse la Corte (mediante un tipo particolare di sentenza, chiamata "additiva") di stabilire che alla norma va aggiunta (affinché la norma stesa potesse essere coerente con i principi della Costituzione) la possibilità di matrimonio anche per le persone dello stesso sesso. La Corte ha rigettato la questione. Ahinoi! Ovviamente dietro ci sono anche considerazioni "politiche"...una scelta così radicale sarebbe stata davvero esorbitante; ma vi assicuro che, leggendo un po' di atti e seguendo l'udienza...l'ho trovata su youtube) giuridicamente le argomentazioni sembravano molto valide e pertinenti.

Nonostante la cosa si concluse in un nulla di fatto va segnalata perché:

 

La Corte in quella sentenza, che presenta alcuni passaggi ambigui, non ha mai espressamente affermato che l'art.29 vada interpretato necessariamente riferito alle coppie etero. E già questo è un buon segno, e può essere opposto più o meno nettamente a chi sostiene che il matrimonio omosex sarebbe contrario a Cost.ne. Ma, vi è di più: ha anche precisato che, se non ha potuto spingersi fino ad una sentenza che accogliesse le tesi dei ricorrenti, ha stabilito che comunque le coppie conviventi meritano una tutela (innanzitutto ex art.2) e che in molti casi la distinzione rispetto al trattamento riservato dall'ordinamento ai coniugi non è giustificato né giustificabile e ha quindi avvisato il legislatore..."attento a te, che ti posso dichiarare incostituzionali altre norme che non equiparando matrimoni e convivenze risultano essere discriminatorie"...non credo sia mai successo ma credo che molte delle sentenze della Cassazione che hanno aperto alle unioni gay si siano rifatte a tale principio. È una sentenza comunque importante, un punto di riferimento...

 

Inoltre se su youtube riuscite a trovare i video dell'udienza vale la pena sentire quanto sostenuto dagli avvocati dei ricorrenti; sono parole davvero molto belle sul significato di dignità, uguaglianza sulla realizzazione personale che passa anche attraverso strumenti di tutela e riconoscimento...

 

http://legale.savethechildren.it/_DatasImport/pdf/Corte_Cost_15_4_2010_n138.pdf

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Aggiungo che anche qui, una riflessione però si pone in termini chiari, ed è simile a quanto diceva Sampei. È surreale che 15 magistrati ultrasettantenni, che dovrebbero costituire un presidio ""conservatore"" sono invece chiamati a stabilire quali principi di civiltà debba seguire un diritto materiale oramai sempre più in tensione rispetto all'arretratezza di un legislatore totalmente inetto 

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Di fronte ad uno dei legislatori più pigri

 

Almeno fosse uno dei più pigri!

Al contrario, è uno tra i più attivi:

la mole di leggi, regolamenti, decreti d'attuazione, circolari ormai è mostruosa, per parafrasare una celebre definizione del S.R.Impero essa è un mostro gotico con membra strangolanti.

In materia fiscale poi, è meglio non parlarne per non cadere nella più profonda costernazione.

Che poi manchi qualcosa in materia di diritto di matrimonio o almeno di convivenza per coppie non eteroclite è vero, ma mi domando con paura che parto deforme potrebbero generare, se ci si applicassero, i nostri scriteriati legislatori!

 

 

 

 

La Corte in quella sentenza, che presenta alcuni passaggi ambigui, non ha mai espressamente affermato che l'art.29 vada interpretato necessariamente riferito alle coppie etero.

 

Non l'ha mai affermato perché è inoppugnabile che i legislatori della Costituzione si riferissero al matrimonio tra uomo e donna ed alla famiglia su tale matrimonio fondata.

Certamente in via interpretativa si può far dire ad un testo tutto ed il contrario di tutto, ma un minimo di serietà sarebbe meglio conservarla soprattutto in materia di certezza del diritto in un paese come il nostro dove ogni giorno tale certezza è mandata a farsi benedire.

 

 

 

E già questo è un buon segno, e può essere opposto più o meno nettamente a chi sostiene che il matrimonio omosex sarebbe contrario a Cost.ne.

 

Ma questo non c'entra nulla con il riferimento costituzionale al matrimonio.

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Ma a che pro sto noioso papiro burocratico? Siamo nel 2015 e con un governo di sinistra (in teoria) non si riesce nemmeno a discutere una legge sulle unioni civili. Non lo dico con cattiveria, ma fantasticate meno all'idea che un paio di casi giuridici possano generare chissà quale precedenti o cambi. Quanto successo negli USA non può succedere in Italia perché in primis lì c'è un movimento gay verace e l'effetto Domino-burocratico è stato possibile perché alcuni Stati avevano legiferato a favore dei matrimoni gay e trattandosi di una nazione di "Stati Uniti"(nel senso letterale qui) è inevitabile che debbano adeguarsi. Non avrebbe senso continuare a permettere il matrimonio gay in 30 Stati e proibirlo nei rimanenti all'interno della stessa Nazione.

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Non l'ha mai affermato perché è inoppugnabile che i legislatori della Costituzione si riferissero al matrimonio tra uomo e donna ed alla famiglia su tale matrimonio fondata. Certamente in via interpretativa si può far dire ad un testo tutto ed il contrario di tutto, ma un minimo di serietà sarebbe meglio conservarla soprattutto in materia di certezza del diritto in un paese come il nostro dove ogni giorno tale certezza è mandata a farsi benedire.

No allora; forse sono stato poco chiaro...è inoppugnabile che i costituenti si riferirono al matrimonio tra uomo e donna. Ma, la questione è: questo riferimento può essere inteso in senso limitativo? Cioè come un riferimento che ESCLUDE la possibilità di matrimonio tra persone dello stesso sesso? Ebbene la Corte, che pur avrebbe potuto (in quello che tecnicamente si chiama obiter dictum) avrebbe potuto affermare questa cosa, come ritengono molti ultraconservatori, ma non lo ha fatto. E, a mio avviso, è un bene. 

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Ma, la questione è: questo riferimento può essere inteso in senso limitativo? Cioè come un riferimento che ESCLUDE la possibilità di matrimonio tra persone dello stesso sesso?

 

Ovviamente no, non l'esclude, anche perché a rigore l'articolo della Costituzione non si occupa tanto del matrimonio quanto della famiglia, dicendo che la Repubblica la tutela come sociatà naturale fondata sul matrimonio.

Quindi il precetto è che si deve innanzitutto tutelare (e questa è una tutela costituzionale) la famiglia costituitasi intorno al matrimonio, ovviamente nel senso che aveva allora la parola matrimonio e quindi volontaria comunione di vita tra due persone fisiche di sesso diverso.

Le famiglie altrimenti costituite non godono di questa tutela costituzionale, ma ciò non implica che non possano essere anch'esse tutelate dalla Repubblica.

Il matrimonio è solo l'istituto su cui si fonda la famiglia la cui tutela è costituzionalmente garantita.

Quindi nessun divieto di famiglie extra matrimoniali, nessun divieto di matrimoni tra persone fisiche di sesso diverso, neppure nessun divieto di matrimoni poligamici.

Questi ultimi a rigore, se il legislatore li ammettesse, potrebbero essere anche considerati come fondamenti di una famiglia con tutela costituzionale, dato che l'articolo non parla esplicitamente di matrimonio monogamico!

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Ovviamente no, non l'esclude, anche perché a rigore l'articolo della Costituzione non si occupa tanto del matrimonio quanto della famiglia, dicendo che la Repubblica la tutela come sociatà naturale fondata sul matrimonio.

Io sono assolutamente d'accordo con quanto dici. Il punto è che "non è ovvio". È ovvio per te, ma non per molti e quello che volevo dire è che con questa sentenza la Corte sembra propendere per questa tesi (che appunto pare la più ovvia). ;-) 

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ma fantasticate meno all'idea che un paio di casi giuridici possano generare chissà quale precedenti o cambi.

 

Tonto, non hai nemmeno letto il contenuto di quello che ho citato. Un giudice italiano non potrebbe mai introdurre il "matrimonio gay" ma io qui sto parlando di qualcosa di ANCORA PIU' ARRETRATO, cioè il lento riconoscimento giudiziale che le conseguenze dell'omofobia sulla gente costituiscono discriminazione punibile a tutti gli effetti nonostante continui a non esistere nessuna legge contro l'omofobia.

 

Il paragone con i sistemi giuridici statunitensi, che sono di common law, è stupidissimo. Nei paesi anglofoni il giudice ha strutturalmente un vero e proprio potere creativo del diritto, nei paesi di civil law come il nostro assolutamente no.

 

Infatti i giudici italiani si devono aggrappare a degli spunti totalmente diversi da una legge contro l'omofobia:

1) irragionevolezza del diniego di un atto amministrativo dovuto dalla pubblica amministrazione al cittadino

2) discriminazione sul posto di lavoro per caratteristiche non professionali del dipendente

3) reato di diffamazione con alterazione dolosa della verità a danno altrui

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In materia di lavoro una legge antidiscriminazione per gli omosessuali cmq c'è già, è il Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 216 in attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro:

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03216dl.htm

 

Per quanto riguarda gli illeciti contro l'onore mi ricordo di alcune sentenze secondo le quali dare del "frocio" è reato.

Sentenza Cassazione del 2006:

http://www.repubblica.it/2006/07/sezioni/cronaca/cassazione-2/cassazione-2/cassazione-2.html

Sentenza Cassazione del 2011:

http://www.queerblog.it/post/10546/la-cassazione-ha-deciso-dare-del-frocio-a-qualcuno-e-reato

Anche dare del gay se è utilizzato per offendere può ricadere nell'ambito dell'ingiuria.

Sentenza Cassazione 2010:

http://www.corriere.it/cronache/10_marzo_16/gay-persona-reato-cassazione_c72cc02e-30fc-11df-bc31-00144f02aabe.shtml

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Dal tuo punto di vista iberico può sembrare assurdo, lo capisco, ma il fatto che sia stata per la prima volta messa a tacere un'istituzione che ti discrimina, o sia stato punito chi istiga alla discriminazione e insulta le persone lgbt, o che possa essere punito un gruppo di cattolici che spara merda gratuita contro la categoria lgbt per ciucciarsi il consenso dei chiesaroli non è una cosa insignificante in uno Stato in cui le persone lgbt giuridicamente non esistono e continueranno a non esistere ancora per molto.

 

Non ho mica detto che è una "svolta epocale" o robe del genere, ho solo notato che in due-tre giorni la giurisprudenza mi ha dimostrato di essere diecimila volte più evoluta e assennata del legislatore psicopatico e delle sue decennali smanacciate isteriche (giurisprudenza che poi, come è normale che sia, continuerà ad avere le mani legate per quanto riguarda tutto il resto).

 

Il fatto che un tribunale dica: "per quanto tu sia omofobo, vedi di darti una calmata e di tacere, altrimenti ti sanziono" lo ritengo estremamente importante in questo paese di straccioni mafiosi e analfabeti. Soprattutto se tieni conto del fatto che in questo preciso momento, siamo l'unico paese occidentale in cui la maggioranza dei politici utilizza la discriminazione delle persone omosessuali come baluardo elettorale.

Edited by Sampei
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Io sono assolutamente d'accordo con quanto dici. Il punto è che "non è ovvio". È ovvio per te, ma non per molti e quello che volevo dire è che con questa sentenza la Corte sembra propendere per questa tesi (che appunto pare la più ovvia). ;-)

 

Non mi risulta, a parte la Rosy Bindi che è un caso patologico e pochi altri ignoranti, che qualcuno abbia mai letto l'articolo 29 come un divieto contro l'estensione del matrimonio alle coppie di persone fisiche dello stesso sesso.

Infatti, proprio perché non c'è un divieto costituzionale di tale estensione dell'istituto o quanto meno non c'è una definizione di matrimonio come possibile esclusivamente tra coppie di persone fisiche di diverso sesso (e d'altronde l'articolo 29 come ho già detto non si occupa del matrimonio ma della famiglia), ricordo che da parte di alcuni, se non erro Gasparri e C., si ventilò la proposta di introdurre in Costituzione una definizione eterosessuale del matrimonio:

evidentemente la gran parte delle persone non analfabete, pur avversando l'estensione dell'istituto matrimoniale, sanno capire il significato delle parole.

 

 

 

 

Il fatto che un tribunale dica: "per quanto tu sia omofobo, vedi di darti una calmata e di tacere, altrimenti ti sanziono" lo ritengo estremamente importante

 

E' vero.....

Edited by Mario1944
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Non mi risulta, a parte la Rosy Bindi che è un caso patologico e pochi altri ignoranti, che qualcuno abbia mai letto l'articolo 29 come un divieto contro l'estensione del matrimonio alle coppie di persone fisiche dello stesso sesso.

Infatti, proprio perché non c'è un divieto costituzionale di tale estensione dell'istituto o quanto meno non c'è una definizione di matrimonio come possibile esclusivamente tra coppie di persone fisiche di diverso sesso (e d'altronde l'articolo 29 come ho già detto non si occupa del matrimonio ma della famiglia), ricordo che da parte di alcuni, se non erro Gasparri e C., si ventilò la proposta di introdurre in Costituzione una definizione eterosessuale del matrimonio:

evidentemente la gran parte delle persone non analfabete, pur avversando l'estensione dell'istituto matrimoniale, sanno capire il significato delle parole.

 

 

 

 

 

E' vero.....

Ahimè credo che te sia troppo ottimista...per curiosità ho fatto una piccola ricerca tra vari articoli sul tema per guardare però non tanto il contenuto degli stessi, quanto il tenore dei commenti ...molti ritengono davvero che l'art.29 vieti i matrimoni dello stesso sesso. Ecco perché, ribadisco, che una preso a di posizione da parte della Corte Cost.le è importante.

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@d.gar88, non discuto che ci sia chi dica che l'articolo 29 vieta, ma tutto sta a vedere chi lo dice:

probabilmente o ignoranti in materia che non hann mai letto l'articolo oppure persone in malafede che mentono sapendo di mentire.

 

Ad esempio la Bindi mi risulta abbia fatto studi giuridici quindi o diamo ragione a Berlusconi, che comunque fu un gran villano, o la Bindi mente sapendo di mentire perché, qualunque definizione giuridica si voglia assumere abbia avuta nelle intenzioni del legislatore costituzionale il matrimonio cui si riferisce l'articolo 29 della Costituzione, in ogni caso non si può in nessun modo affermare che quella definizione sia stata stabilita dal legislatore stesso come immutabile ed irriformabile, se non, volendo essere rigorosissimi, ai fini e solo ai fini della previsione dello stesso articolo 29:

quindi, se l'istituto giuridico del matrimonio fosse ampliato a coppie di persone del medesimo sesso, si potrebbe a rigore sostenere che la tutela costituzionale della famiglia di cui all'articolo 29, valga solo per le famiglie costituitesi con matrimoni eterosessuali, essendo questa la forma di matrimonio cui il legislatore costituzionale si riferiva e cui peraltro non poteva non riferirsi.

Ci sarebbe da ridire tuttavia su un'interpretazione così rigorosa, se non altro in virtù di altri principi costituzionali come la parità giuridica dei cittadini o la tutela dei figli seppure nati fuori del matrimonio, ma potrebbe essere un'interpretazione ragionevolmente sostenibile.

In ogni caso, nessun divieto di restringere od ampliare od altrimenti riformare l'istituto matrimoniale.

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La Repubblica tutela le famiglie fondate sul matrimonio, cioè non dice "solo ", inoltre non si dà una definizione di coniugi quindi significa che i matrimoni gay non sono anticostituzionali basta modificare la definizione del codice civile sui matrimoni e via, fatto.

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Norma geniale e onnicomprensiva, primo comma ART.3 della Costituzione della Repubblica Italiana:

" Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, SENZA distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali. "

Con buona pace di chi odia "i diversi" .

Edited by rinopap
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non si dà una definizione di coniugi quindi significa che i matrimoni gay non sono anticostituzionali

 

Sbagli nel dedurre l'affermazione "quindi significa che i matrimoni gay non sono anticostituzionali" dall'affermazione "non si dà una definizione di coniugi".

Infatti, anche se la Costituzione nell'articolo 29 avesse definito i coniugi come persone di sesso diverso ed il matrimonio come istituto tra persone di sesso diverso, un matrimonio tra persone dello stesso sesso non sarebbe perciò incostituzionale!

E ciò perché, come ho già detto, l'articolo 29 non si occupa di definire quale sia il matrimonio lecito nella Repubblica, ma di stabilire quale sia la famiglia che ha una tutela costituzionale dalla Repubblica, che è appunto quella fondata sul matrimonio.

Da ciò, e anche questo l'ho già detto, a voler essere rigorosi e senza tener conto di altri principi costituzionali, si può al massimo dedurre che una famiglia fondata su un matrimonio diverso da quello cui è logico si siano riferiti i legislatori costituzionali, cioè quello monogamico tra persone fisiche di sesso diverso, una tale famiglia non avrebbe tutela costituzionale, il che peraltro non vuol dire che non potrebbe essere tutelata giuridicamente.

 

 

 

 

Norma geniale e onnicomprensiva, primo comma ART.3 della Costituzione della Repubblica Italiana: " Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, SENZA distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali. " Con buona pace di chi odia "i diversi" .

 

Sì, ma che c'entra?:

un cittadino maschio con predilezioni omoerotiche non è mica di sesso diverso dagli altri cittadini maschi!

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Saramandasama

Ah, mica è detto in Italia, dove qualche anno fa avevano rifiutato di rilasciare la patente di guida ad un cittadino italiano di sesso maschile a causa delle sue pulsioni omoerotiche..

 

Che poi dopo anni l` abbia vinta lui, ma tant` è..

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Rifiutare qualcosa a qualcuno per le sue pulsioni omoerotiche, adducendo ragioni etiche, religiose o sanitarie, è diverso che rifiutargliela per il suo sesso maschile o femminile.

Infatti suppongo che la patente sarebbe stata rifiutata anche ad una donna con pulsioni omoerotiche, appunto perché l'impedimento non stava nel sesso.

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Suppongo che un medico, non penso proprio la cosa sia stata decisa da un funzionario qualunque, abbia esaminato il soggetto e stabilito che, in virtù della sua omosessualità palesata, il tizio non avesse l'idoneità psichica (quella fisica mi pare improbabile.....).

Certo ci sarebbe da indagare sul medico o sui medici, perché evidentemente più teste di cazzo di così non si può essere!

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@Mario1944

C'entra, c'entra. C'entra nel senso che la norma costituzionale può e deve essere interpretata estensivamente ( minus dixit quam voluit ). Per sesso si deve intendere anche la "preferenza" sessuale.

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A dire la verità la tutela degli omosessuali e dell'orientamento sessuale è tutelata in Costituzione dall'art.3 nell'espressione "condizioni personali" essendo l'orientamento sessuale una condizione personale, questa è sempre sta l'interpretazione che ne ha dato la Corte Costituzionale nelle sue sentenze.

 

 " Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali."

 

Edited by Sbuffo
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C'entra nel senso che la norma costituzionale può e deve essere interpretata estensivamente ( minus dixit quam voluit )

 

Insomma il legislatore costituente sarebbe stato un minus dicens..... ;-)

 

Comunque andiamoci piano con le interpretazioni estensive, perché di estensione in estensione si può arrivare molto, troppo lontano e non necessariamente a nostro favore!

 

 

 

 

Per sesso si deve intendere anche la "preferenza" sessuale.

 

Sì, certo, quindi per generare una prole possiamo comodamente far congiungere due maschi, purché la preferenza sessuale dell'uno sia opposta a quella dell'altro!

Ma per favore.....

Comunque per la tutela costituzionale delle preferenze sessuali ti ha già risposto Sbuffo.

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"quindi significa che i matrimoni gay non sono anticostituzionali" dall'affermazione "non si dà una definizione di coniugi".
 

di recente ho sfogliato il mio vecchio (mattone o) manuale di diritto privato e tra i vari contenuti implicitamente faceva riferimento al matrimonio come unione tra persone di sesso opposto anche se la Costituzione è ambigua gli autori hanno voluto dare un tocco personale (xD). In relazione alle tematiche LGBT l'unica cosa che ricordo è ciò che attiene al diritto al sesso (e tra note riportava il fenomeno del transessualismo :uhsi: )

 

 

 

l'articolo 29 non si occupa di definire quale sia il matrimonio lecito nella Repubblica, ma di stabilire quale sia la famiglia che ha una tutela costituzionale dalla Repubblica, che è appunto quella fondata sul matrimonio.
 

(aggiungerei) che è appunto quella fondata sul "matrimonio concordatario" e di conseguenza -> matrimonio tra uomo e donna LoL 

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di recente ho sfogliato il mio vecchio (mattone o) manuale di diritto privato e tra i vari contenuti implicitamente faceva riferimento al matrimonio come unione tra persone di sesso opposto anche se la Costituzione è ambigua gli autori hanno voluto dare un tocco personale (xD)

 

La Costituzione non è ambigua e gli autori del tuo manuale non hanno voluto dare un tocco personale:

la nostra tradizione giuridica e prima ancora linguistico-concettuale implicava che il matrimonio fosse unione tra un uomo ed una donna (al limite tra un uomo e più donne.....).

E' ovvio che ogni riferimento non solo della giurisprudenza o della scienza, ma anche del parlar comune non può prescindere, pena il non intendersi, dal significato corrente delle parole e dal contenuto corrente dei concetti sottesi:

perciò non si può pretendere di far usare al legislatore costituente concetti o parole con un'ampienzza o in un senso che allora non avevano.

O meglio, si può pretendere di farlo, ma poi ci si deve aspettare che i concetti o i significati delle parole siano stirati e strattonati da ciascuna parte a suo uso e consumo.

 

 

 

 

(aggiungerei) che è appunto quella fondata sul "matrimonio concordatario" e di conseguenza -> matrimonio tra uomo e donna LoL

 

Assolutamente no:

prima di tutto perché il matrimonio concordatario non è stato mai, neppure sotto il Fascismo, il solo matrimonio legale in Italia e poi perché il matrimonio è sempre stato tra un uomo ed una donna non solo prima del Concordato del 1929, ma anche prima del matrimonio canonico cristiano!

In questo senso andava tutta la tradizione greco-romana, l'eccezione essendo stata solo quella ebraica, ma solo per il numero del coniuge femminile, non certo per il sesso diverso dei coniugi.

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