Jump to content

Scossa dalla presa di posizione del comitato "Sì, lo voglio"


Noa

Recommended Posts

Ecco di seguito una lettera che ho appena inviato all'Arcigay Roma:

 

---

 

Buongiorno,

sono una ragazza transessuale che ha presenziato alla manifestazione "Primavera di una nuova era", e ha seguito il successivo andamento della vicenda, nonchè una sostenitrice dell'Arcigay Roma. Sono rimasta negativamente colpita dai legali che hanno rappresentato i ricorrenti alla corte costituzionale, disinformati a loro stesso svantaggio. Quando la corte costituzionale si pronuncia sul matrimonio per coppie dello stesso sesso, l'avvocato afferma:

 

<<Ne deriverebbe inoltre una «irragionevole disparità di trattamento» tra omosessuali e transessuali dal momento che a questi ultimi - dopo il cambiamento di sesso - è consentito il matrimonio tra persone del loro stesso sesso originario>>

 

In questo ragionamento ci sono così tante riflessioni errate che non saprei davvero da dove cominciare. Tanto per cominciare, di interessante in questo porsi c'è il dare per scontato che una persona transessuale è necessariamente attratta da persone del suo sesso di nascita.... mentre una persona transessuale, che riceva o meno il cambio dei documenti (che peraltro richiede lunghe procedure burocratiche e mediche non richieste in altri paesi), può essere *comunque* bisex o omosessuale; ed in questo caso, si troverebbe come *qualunque altro* bisex o omosessuale a volersi unire in matrimonio con una persona dello stesso sesso (l'avvocato non ha pensato ad una ragazza transessuale che volesse sposarsi con una donna, ad esempio?). Quindi già incappiamo in un errore di logica con annesso astio mal riposto.

 

Oltretutto, si accomuna la transessualità all'omosessualità, quando spesso gli stessi gay si infervorano nell'accostamento, perché è risaputo che la transessualità riguarda l'identità di una persona, e non il suo orientamento sessuale, e che di conseguenza, aspetto fondamentale, la transessualità non è il secondo passo dell'omosessualità (perché non ha nulla a che vedere con essa, o altrimenti la psichiatria diagnosticherebbe la disforia di genere anche agli omosessuali!). Ma a quanto pare quando torna comodo, anche se legalmente parlando è proprio quell'affermazione la più traballante della difesa, la comunità gay è disposta ad andare non solo contro logica, ma contro la sua stessa campagna d'informazione.

 

Non di meno, vi è anche un atteggiamento offensivo nei confronti delle persone transessuali: per la legge italiana, ottenuto il riconoscimento del proprio sesso, non vi è più "un sesso di origine"; il paese non riconosce per quella persona una precedente vita con un altro sesso. perché se persino la legge italiana ne è consapevole, devono marcare questa differenza proprio i difensori della comunità LGBT, quando la stessa comunità LGBT dovrebbe essere a conoscenza del fatto che una persona transessuale vive la propria condizione dalla nascita, e che il sesso biologico di nascita non è *mai* coinciso con l'identità che si ha? implicitamente si sostiene che una persona transessuale continua ad appartenere al proprio sesso di origine, o non si sarebbe mai posta la questione se si fosse ritenuto altrimenti. Con che coraggio l'Arcigay Roma si definisce associazione per la difesa dei diritti "gay, lesbica e trans"? (anche se presumibilmente non avete avuto alcuna voce in capitolo, come spero mi confermerete, e dovrei prendermela con il comitato "Sì, lo voglio")

 

Sarebbe dovuto essere un problema di tutti, indipendentemente dal sesso di appartenenza; perché di questo si tratta, di sesso di appartenenza, e non vi era alcuna necessità di dividere le persone transessuali da tutte le altre, in quanto si tratta di un problema comune e non vi è alcun "vantaggio sociale" nel momento in cui si adegua legalmente la propria identità. E' così difficile comprendere che una persona transessuale, come qualunque altra, può essere omosessuale, o bisessuale, o eterosessuale? Giocando allo stesso gioco disinformato degli avvocati, dove sarebbe quindi questa 'irragionevole disparità di trattamento', nel momento in cui una persona transessuale volesse sposare dopo l'adeguamento dei documenti una persona che sugli stessi appartenga al suo stesso sesso?

 

Personalmente sono rimasta molto scossa, nonchè confusa, da questa presa di posizione, dall'irreale mescita di ignoranza ed astio inaccettabile in un simile contesto, ed in retrospettiva se ne fossi stata consapevole avrei evitato di partecipare ad una manifestazione che sostiene una simile filosofia.

 

Con affetto

Link to comment
Share on other sites

Ma è un argomento difensivo che si fonda sul fatto che la Corte Costituzionale

già si è pronunciata a favore della transessualità...e quindi su quella pronuncia

della Consulta si cerca di far leva, forzando il paragone.

 

Non giova a nessuno appiattirsi sul cambiamento di sesso ovvero sulla normalizzazione

eterosessuale della transizione, neanche ai/alle Trans, che chiedono da anni che la

identità di genere sia riconosciuta in modo autonomo rispetto al cambiamento a alla

cancellazione biologico-giuridica del sesso di origine.

 

E poi che c'entra Arcigay Roma?

Link to comment
Share on other sites

Ma è un argomento difensivo che si fonda sul fatto che la Corte Costituzionale già si è pronunciata a favore della transessualità...e quindi su quella pronuncia della Consulta si cerca di far leva, forzando il paragone.

E' un paragone totalmente inadeguato, perché si tratta di problematiche differenti, e incompatibili.

 

Quella di cui parli è la legge 164/1982, e si tratta di una legge che serviva semplicemente a riconoscere l'identità delle persone che hanno adeguato il loro corpo, per far sì che venga riconosciuta (e che non venga contemplato inoltre un discriminante "sesso di origine"). Questa legge non risolve affatto il problema dell'unione di coppie dello stesso sesso, perché nel momento in cui questa persona, adesso sui documenti del sesso legittimo, volesse sposare una persona del suo stesso sesso riconosciuto, non potrebbe comunque farlo.

 

E la corte costituzionale si espresse solo in merito alla conferma della costituzionalità della legge 164/1982, riconoscendo addirittura che l’identità di genere è un diritto inviolabile (decisione messa in discussione dalla stessa presa di posizione dei legali dei ricorrenti, che si arrogano di attribuire una ancora presente identità sessuale del sesso di nascita persino dopo il riconoscimento legale).

 

Non giova a nessuno appiattirsi sul cambiamento di sesso ovvero sulla normalizzazione eterosessuale della transizione, neanche ai/alle Trans, che chiedono da anni che la identità di genere sia riconosciuta in modo autonomo rispetto al cambiamento a alla cancellazione biologico-giuridica del sesso di origine.

Interessante allora muoversi in direzione opposta, facendo leva sulla fusione di transessualità e omosessualità (perché la presa di posizione di quegli avvocati solo in quel caso avrebbe senso). Presa di posizione offensiva oltretutto perché si considera la persona transessuale ancora appartenente al sesso di origine, perché altrimenti la premessa cadrebbe in quanto il matrimonio risulterebbe eterosessuale (ed è infatti solo per questo che è consentito dalla legge!). A questo punto potrei proporre anche a te di risolvere il problema adeguando il tuo sesso a quello femminile, e dandomi della matta ti renderesti conto di come la legge 164/1982 non sia affatto pertinente a questo problema (quest'ultima è solo una provocazione... che paradossalmente ha più senso dell'affermazione degli avvocati: almeno in questo caso potresti sposare la persona che ami, mentre essendo transessuali e omosessuali non sarebbe affatto così).

 

E poi che c'entra Arcigay Roma?

Ho citato l'Arcigay Roma perché sono tra gli organizzatori più influenti della capitale e hanno appoggiato questa manifestazione sin dall'inizio: in realtà intendevo solo stimolarli a prendere posizione (non a caso ipotizzavo già nella lettera non avessero avuto voce in capitolo) in quanto in caso contrario il loro pensiero sarebbe, e lo troverei davvero irritante, allineato ai legali di cui sopra.

Link to comment
Share on other sites

Noa, anch'io di primo acchitto ho avuto la tua stessa reazione, poi ho sentito un punto di vista che in effetti mi ha reso quest'affermazione un po' meno irritante: coloro che considerano il matrimonio 'sacro' e per questo sono contrari al matrimonio gay, considerano sicuramente sacrilego e contro natura anche il cambio di sesso.

Il fatto che i transessuali vengano considerati a tutti gli effetti come appartenenti alla propria identità di genere mentale una volta adeguato il loro corpo, senza discriminazioni, significa che anche gli omosessuali non dovrebbero subire discriminazioni dato che il principio di 'sacralità' chiaramente non vale nulla di fronte ai diritti civili che devono essere disponibili per tutti.

Link to comment
Share on other sites

Il fatto che i transessuali vengano considerati a tutti gli effetti come appartenenti alla propria identità di genere mentale una volta adeguato il loro corpo, senza discriminazioni, significa che anche gli omosessuali non dovrebbero subire discriminazioni dato che il principio di 'sacralità' chiaramente non vale nulla di fronte ai diritti civili che devono essere disponibili per tutti.

Concordo con questa tua riflessione, ma continuo ad esser contraria all'esposizione degli avvocati perché ritengo impossibile che questa sia l'interpretazione naturale che ne verrà fuori.

 

Insomma, ritengo che al loro posto avresti fatto un miglior lavoro di difesa, :sisi:  e non solo perché hai formulato un'affermazione rispettosa e logicamente ineccepibile...

 

...ma soprattutto perché mi rendo conto che l'affermazione dei legali dei ricorrenti alla corte costituzionale così facendo fa leva su un principio anticostituzionale: quando la corte si espresse sulla legge 164/1982, per l'adeguamento dell'identità, questa considerò l'identità di genere un diritto inviolabile... mentre la posizione dei legali, se venisse accolta sulla base di questo principio, violerebbe il diritto d'identità considerandoli ancora di un sesso di origine che la legge italiana non contempla. Perché, molto semplicemente, l'identità dell'omosessuale non transessuale è già inconfutabilmente dello stesso sesso della persona che intende sposare, mentre nell'eventualità del transessuale eterosessuale il sesso non coincide con la persona che intende sposare... per far valere il matrimonio omosessuale sulla base della 'irragionevole disparità di trattamento', a questo punto sarebbero costretti a considerare la persona transessuale appartenente ancora al sesso di origine, perché solo così si tratterebbe di una coppia omosessuale, non solo andando contro una legge già esistente ma contraddicendo persino una loro stessa sentenza. Il tutto per voler paragonare mele e arance, per dirla all'americana.

Link to comment
Share on other sites

Hai assolutamente ragione, naturalmente. E sì, anch'io penso che sia assolutamente una questione di linguaggio, che avrebbero dovuto usare molto meglio! Purtroppo non tutti pensano al peso delle parole in certi contesti.

 

P.S.P.S. (Post Scriptum Poco Serio): Il punto di vista in questione che mi ha fatto riflettere era di un'altra utente, Eledh, che però è sempre troppo pigra per postare. :sisi:

Link to comment
Share on other sites

Hai assolutamente ragione, naturalmente. E sì, anch'io penso che sia assolutamente una questione di linguaggio, che avrebbero dovuto usare molto meglio! Purtroppo non tutti pensano al peso delle parole in certi contesti.

Spero vivamente che si tratti di una sola questione di linguaggio, perché il buonsenso mi dice che quando si è in attesa di presentarsi di fronte alla sola e unica corte costituzionale le parole vengono soppesate per giorni, forse mesi... :sisi: certo sarebbe davvero imbarazzante se la sentenza si tramutasse in un diniego proprio sulla base di queste affermazioni, perché in caso contrario la costituzione non presenta alcuna obiezione, e anzi garantisce l'egualità senza discriminazioni di sesso, condizioni personali e sociali (e si impegna persino a rimuovere gli ostacoli sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana).

 

P.S.P.S. (Post Scriptum Poco Serio): Il punto di vista in questione che mi ha fatto riflettere era di un'altra utente, Eledh, che però è sempre troppo pigra per postare.

...ho anch'io un amico troppo pigro per postare sull'argomento, anche se di solito è lui a punzecchiarmi per contribuire... :awk:

Link to comment
Share on other sites

Il dovere di un Avvocato è fare del suo meglio per convincere i giudici.

Ovviamente fra i giudici non ci sono persone transessuali  che possano

essere offese e questo l'Avvocato lo sa, ci sono persone eterosessuali

che devono essere convinte e questa deve essere l'unica preoccupazione

nell'interesse dei ricorrenti.

 

La persona transessuale appartiene al sesso di origine fino al cambiamento

di sesso, ma dopo il cambiamento di sesso diventa del genere d'elezione

e quindi non è più transessuale: è donna o è uomo. Questo perchè la legge

164/1982 è vecchia e non è una legge sulla transessualità, ma appunto sul

cambiamento di sesso. La Corte Costituzionale interpellata sulla legge ha però

detto delle cose sulla "identità di genere", cose importanti che nella legge non

sono scritte. L'argomento difensivo: dovete farlo nuovamente, altrimenti cadete

in contraddizione con voi stessi è ovviamente una forzatura, perchè si può dire

tranquillamente che ciò che si è detto ieri per l'identità non si dice oggi per un

orientamento sessuale, ma ciò che si vuole è motivare ad un analogo pronunciamento

sull'orientamento sessuale, non certo offendere le persone transessuali.

 

Nè ovviamente un pronunciamento sull'orientamento sessuale revocherebbe

oggi, ciò che ieri si è detto sull'identità di genere.

Link to comment
Share on other sites

Uhm, non so Hinzelmann.

Io penso che molta gente, interpellata con queste parole, risponderebbe: "Certo che ti puoi sposare, cambia sesso!".

 

Insomma non mi convince come motivazione questa, ecco (tralasciando il discorso offese o non offese).

 

 

 

Quello troppo pigro per intervenire :sisi:

Link to comment
Share on other sites

Questo è l'unico caso in cui la Consulta, reinterpretando una

legge sul cambiamento di sesso, ne ha estratto un principio

costituzionale: il diritto alla identità di genere come diritto inviolabile

della persona.  Sui gay una sentenza così non c'è...non c'è niente!!

 

Si tratta quindi di dire che vale lo stesso per l'orientamento sessuale

e che  anche agli omosessuali deve essere garantito l'esercizio di tale

diritto di scelta " come individui" e nelle "formazioni sociali" ( coppia  ) in

cui svolgono la propria "personalità"

 

Se questo fosse fatto poi varrebbe pure per i trans prima del cambiamento

di sesso, quindi non ne vedo il danno.

 

Certo se assumete il punto di vista di chi vuole conservare le cose come sono

per sposarsi bisogna cambiare sesso e se si cambia sesso il matrimonio è etero.

Ma chiedetevi: è ragionevole che io finisca per sostenere il matrimonio eterosessuale

per poter difendere il mio diritto alla identità di genere?

Link to comment
Share on other sites

Il dovere di un Avvocato è fare del suo meglio per convincere i giudici. Ovviamente fra i giudici non ci sono persone transessuali  che possano essere offese e questo l'Avvocato lo sa, ci sono persone eterosessuali che devono essere convinte e questa deve essere l'unica preoccupazione nell'interesse dei ricorrenti.

Hinzelmann, proprio perché il compito dei suddetti avvocati (che hanno a che fare con la corte costituzionale) è convincere i giudici, è controproducente per supportare la propria tesi mettere agli atti un'affermazione che va contro una legge ed una successiva sentenza della corte costituzionale. In quest'ambito, e quindi indipendentemente dall'etica discutibile e dall'ignoranza manifestata dalla posizione degli avvocati, è più plausibile che ottenga l'effetto contrario di quello voluto.

 

il diritto alla identità di genere come diritto inviolabile della persona.  Sui gay una sentenza così non c'è...non c'è niente!!

Scusami... mi spieghi cosa c'entra con i gay il diritto inviolabile all'identità di genere?

Link to comment
Share on other sites

Certo se assumete il punto di vista di chi vuole conservare le cose come sono per sposarsi bisogna cambiare sesso e se si cambia sesso il matrimonio è etero.

Ma chiedetevi: è ragionevole che io finisca per sostenere il matrimonio eterosessuale per poter difendere il mio diritto alla identità di genere?

In base a quella presa di posizione, per non conservare le cose e 'andare avanti' bisognerebbe retrocedere sulla costituzione e rimuovere il diritto di identità di genere alle persone transessuali.

 

Non capisco perché gli avvocati rischierebbero di sostenere il matrimonio eterosessuale per i transessuali, quando potevano tranquillamente evitare di tirarli in ballo visto che è un argomento che non c'entra affatto (e risultando persino anticostituzionale la presa di posizione!).

 

Sinceramente ho faticato un pò per comprendere il tuo arzigogolo.

 

EDIT: In base anche a una precedente affermazione, quando dicevi che per i gay non esiste una legge simile alla 162/1984, penso che tu confonda l'identità di genere con il diritto di sposare una persona dello stesso sesso. Quello è orientamento sessuale, e un gay per definizione non ha alcun problema di identità di genere. Nessuno cambia sesso per sposare una persona del proprio sesso di origine: in realtà le persone transessuali neanche "cambiano sesso", ma adeguano il corpo a un'identità già presente. E non per fini sentimentali o sessuali, ma soprattutto per star bene con se stesse anche in perfetta solitudine.

Link to comment
Share on other sites

sinceramente trovo questo un processo alle intenzioni, a me sembra abbastanza chiaro che il significato della frase non va contro i/le transessuali.  

 

oltretutto ho trovato questa frase: "Non solo: ci sarebbedisparita' di trattamento anche tra omosessuali e transessuali,visto che a questi ultimi, dopo il cambiamento di sesso, e'consentito il matrimonio tra persone del loro sesso originario."

 

che suona già diversa

Link to comment
Share on other sites

Di fatto coeranos è un processo alle intenzioni, generato dalla paura.

 

Un atteggiamento simile lo si è visto quando si commentava la notizia

( per me positiva ) sul superamento della  catalogazione dei disturbi sulla identità

di genere fra le malattie psichiatriche. Anche in questo si vedeva una minaccia

alla "specificità" della "condizione" transessuale, un pericolo...invece che la caduta

dello stigma sociale che il termine "malattia psichiatrica" di fatto implica.

 

Purtroppo questa paura può portare a difendere anche una legge vecchia e superata

sul cambiamento di sesso, che lo stesso movimento trans chiede da anni di modificare

e ad un arroccamento difensivo del tutto irragionevole.

 

Non si capisce neanche che si cerca di estendere il catalogo dei diritti inviolabili

all'orientamento sessuale...e che è del tutto ovvio per un Avvocato citare il

precedente giuridico ( peraltro l'unico ) più vicino, giustamente ascritto a conquista

dell'intero movimento LGBT e non dei soli transessuali.

Link to comment
Share on other sites

A me l'analogia e la ragione del paragone tra transessuali e omosessuali sembrava evidente leggendo il ricorso del tribunale di Venezia:

 

Ne consegue che se lo scopo del principio di cui all’art. 3 della Costituzione è vietare irragionevoli disparità di trattamento, la norma – implicita nel nostro sistema – che esclude gli omosessuali dal diritto di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, così seguendo il proprio orientamento sessuale (né patologico, né illegale), non abbia alcuna giustificazione razionale, soprattutto se raffrontata all’analoga situazione delle persone transessuali, che, ottenuta la rettificazione di attribuzione di sesso in applicazione della l. 14-4-1982 nº 164 possono contrarre matrimonio con persone del proprio sesso di nascita. Al riguardo va rammentato che la coerenza con la Costituzione della legge nº 164/1982 è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza nº 165 del 6-5-1985 e che le valutazioni espresse dalla Corte sulla norma sospettata d’incostituzionalità confortano la tesi qui sostenuta, essendo stata riconosciuta la legittimità costituzionale non tanto sulla base del fatto che i soggetti abbiano compiuto e portano a termine un trattamento medico-chirurgico e che vi sia stato il provvedimento del Tribunale (che tramite una sorta di fictio iuris attribuisce il sesso opposto), ma sulla base di argomenti di ben più ampio respiro.

In particolare, la Corte ha definito l’orientamento del transessuale come “naturale modo di essere” sostenendo che la legge sospettata d’incostituzionalità “si è voluta dare carico di questi “diversi” ponendo una normativa di intesa a consentire l’affermazione della loro personalità e in tal modo ad aiutarli a superare l’isolamento, l’ostilità e l’umiliazione che troppo spesso li accompagnano nella loro esistenza così operando il legislatore italiano si è allineato agli ordinamenti legislativi, amministrativi e giurisprudenziali, già affermati in numerosi Stati, fatti propri, all’unanimità dalla Commissione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (decisione 9 maggio 1978, nel caso Daniel Oosten Wijck contro Governo belga) e la cui adozione in tutti gli Stati membri della Comunità è stata caldeggiata con una proposta di risoluzione presentata al Parlamento Europeo nel febbraio 1983 (…) la legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell’alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana”.

In tale pronuncia si coglie l’attenzione della Corte nell’evidenziare le illegittime discriminazioni subite in precedenza dalle persone transessuali, con affermazioni pienamente mutuabili anche per gli omosessuali. La Corte è sembrata attenta a rispettare il principio secondo la quale il giudizio di costituzionalità deve essere ancora più pregnante ove il sospetto riguardi categorie di persone che storicamente abbiano subito illegittime discriminazioni e che si debba presumere siano particolarmente suscettibili di subire ulteriori trattamenti ingiustificatamente sfavorevoli.

Invero la legge n. 164 del 1982 ha profondamente mutato i connotati dell’istituto del matrimonio civile consentendone la celebrazione tra soggetti dello stesso sesso biologico ed incapaci di procreare, valorizzando così l’orientamento psicosessuale della persona. Con riferimento all’assetto normativo sistematico delineato l’identità di sesso biologico non può essere legittimamente invocata per escludere gli omosessuali dal matrimonio. Se è vero, infatti, che fattore meritevole di tutela è l’orientamento psicosessuale della persona, non appare in alcun modo giustificata la discriminazione tra coloro che hanno naturale orientamento psichico che li spinge ad una unione omosessuale, e non vogliono pertanto effettuare alcun intervento chirurgico di adattamento, né ottenere la rettificazione anagrafica per conseguire un’attribuzione di sesso contraria al sesso biologico, – ai quali è precluso il matrimonio –, e i transessuali che sono ammessi al matrimonio pur appartenendo allo stesso sesso biologico ed essendo incapaci di procreare.

[...]

Con riferimento in particolare all’art. 8, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accolto una nozione di “vita privata” e di tutela dell’identità personale in essa insita, non limitata alla sfera individuale, bensì estesa alla vita di relazione, arrivando a configurare un dovere di positivo intervento degli Stati di rimediare alle lacune suscettibili di impedire la piena realizzazione personale. Sempre in relazione al medesimo articolo, nel caso Coodwin c. Regno Unito, 17/7/2002, la Corte di Strasburgo ha dichiarato contrario alla Convenzione il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall’art. 12 CEDU potesse essere riferito solo a persone di sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986). Va evidenziato come, nel cambiare il proprio orientamento, la Corte abbia fatto riferimento a quello che ha definito come “the very essence of the right to marry” e all’artificiosità dell’idea che i soggetti transessuali, dopo l’operazione, non sarebbero privati del diritto di sposarsi, potendo comunque sposare una persona del sesso opposto a quello loro originario. In altre parole, la Corte ha riconosciuto che non ha senso essere titolari di un diritto di matrimonio, se poi non si può scegliere con chi sposarsi. Richiamando e ampliando quanto sopra sostenuto relativamente al valore di quanto affermato nella sentenza nº 161/1985 della Corte Costituzionale, va ribadito che sono evidenti le analogie esistenti tra la fattispecie in merito alla quale la Corte Europea è stata chiamata ad esprimersi e quella del matrimonio omosessuale: anche le persone omosessuali non sono, formalmente, private del diritto di sposarsi con una persona del sesso opposto, ma è chiaro che non è a questo tipo di matrimonio al quale ambiscono al fine di realizzare la propria personalità.

 

Il fatto che i transessuali possano sposarsi con persona del loro sesso originario ha aperto la strada a una serie di implicazioni logiche:

- Il fatto che due persone dello stesso sesso non siano in grado di procreare tra loro non è un motivo per negare l'accesso al matrimonio;

- Il cosiddetto "matrimonio tradizionale" solo tra uomo e donna si è già estinto (non mi si venga a dire, infatti, che per i difensori della tradizione quello che coinvolge un transessuale è un matrimonio tra uomo e donna);

- L'istituto del matrimonio si evolve;

- L'orientamento psichico della persona conta ed è meritevole di tutela;

- Esiste un diritto a sposarsi, che ha come fine il realizzare la personalità della persona coinvolta.

 

Tutte implicazioni che trovo più che rilevanti per il caso di specie. Poi posso capire i fastidi che tutto questo può causare, ma a me pare un'argomentazione tutt'altro che fallace.

 

Tant'è vero che, mentre per Noa questa è l'affermazione più traballante dei ricorrenti, per me al contrario la risposta a questa argomentazione da parte dell'Avvocatura dello Stato è stata razionalmente inesistente.

“Il matrimonio dei/delle trans, una volta cambiato sesso, conferma e non smentisce la necessità della differenza”. Che vuol dire che è tanto necessaria, se si può modificare? È un pro forma fine a se stesso?

Link to comment
Share on other sites

Quando la corte costituzionale si pronuncia sul matrimonio per coppie dello stesso sesso, l'avvocato afferma:

 

<<Ne deriverebbe inoltre una «irragionevole disparità di trattamento» tra omosessuali e transessuali dal momento che a questi ultimi - dopo il cambiamento di sesso - è consentito il matrimonio tra persone del loro stesso sesso originario>>

 

Anch'io ero rimasto colpito, alla prima lettura. Ma credo, come già affermato da altri, si tratta semplicemente di una pessima scelta di linguaggio; dettata verosimilmente dal fatto che la frase in questione potrebbe essere un riassunto in due righe di un testo ben più esteso che fa parte del ricorso alla Corte Costituzionale.

Cioè, la frase sarebbe solo un maldestro tentativo di sintesi di: "Dato che la contrarietà al matrimonio fra persone dello stesso sesso viene dalla presupposta incapacità di generere un nucleo familiare con dei figli, ma che di questa opposizione (secondo la legge) sparisce ogni traccia nel caso di matrimonio di una persona transessuale, allora il matrimonio fra persone dello stesso sesso non deve essere impedito."

O almeno credo.

 

L'unica cosa che non capisco è perché hai scritto all'Arcigay, quando l'iniziativa mi risulta sia stata portata avanti da Certi Diritti e dalla Rete Lenford. :look:

Link to comment
Share on other sites

Alla luce di quello che ha postato LoupGarou ora le motivazioni mi sembrano molto più chiare.

In realtà la legge 164/82 permette il matrimonio tra un/una transessuale e una persona dello stesso sesso di partenza per il semplice motivo che, dopo la rettificazione anagrafica (che si ottiene SOLO dopo un'operazione di isterectomia o vaginoplastica), il/la transessuale viene riconosciuta automaticamente come se fosse sempre appartenuta al "nuovo" sesso.

In realtà andrebbe modificata anche questa legge: per l'epoca era una legge enormemente all'avanguardia, ma ormai ha fatto abbastanza il suo tempo. E' una barbarie pretendere che un transessuale si operi per poter ottenere la rettifica anagrafica: esistono persone che non possono o non vogliono farlo, e questo in altri paesi è riconosciuto.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...