Jump to content

Commissione Giustizia approva legge anti-omofobia


Fabio Castorino

Recommended Posts

Fabio Castorino

La Commissione Giustizia della Camera ha approvato il testo base  della legge sull'aggravante per i reati motivati dall'omofobia.

Favorevoli tutti i partiti tranne L'IdV (che ritiene il testo insufficiente) e l'UDC.

 

02-10-09 

OMOFOBIA:CAMERA, APPROVATO TESTO BASE - FERRANTI, GRANDE PASSO IN AVANTI 

 

(ASCA) - Roma, 2 ott - ''Oggi in commissione giustizia e' stato votato a larga maggioranza il testo base contro l'omofobia. Si tratta di un grande passo in avanti nella lotta alle discriminazioni tanto piu' importante perche' e' la prima proposta di legge presentata dall'opposizione che sara' discussa dall'aula di Montecitorio''.

 

Lo rende noto la capogruppo del Pd nella commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti che aggiunge: ''Mi auguro che nel corso della discussione degli emendamenti in commissione (martedi' prossimo) il testo possa essere ulteriormente perfezionato e divenire un definitivo strumento per la prevenzione e la repressione di tutti gli atteggiamenti di violenza, di aggressione e di discriminazione che hanno il loro movente nell'omofobia.

 

Quello di oggi -conclude- e' certamente il primo passo in questa battaglia di civilta'''.

 

min/mcc/bra

Link to comment
Share on other sites

Va dato merito all'onorevole del Pd Paola Concia di essersi battuta per l'approvazione di un testo antiomofobia in una parlamento a maggioranza di centrodestra per cui ha davuto portare avanti un lavoro difficile di compromesso e mediazione per cercare di portare a casa qualcosa ma va però precisato che quella legge che hanno approvato è acqua fresca, hanno trasformato il reato di discriminazione per l'orientamento sessuale con l'estensione della legge Mancino in una semplice aggravante.

 

Quindi è una ben magra consolazione.

 

Certo poi forse è meglio questo che niente, si spera che possa essere migliorata durante la discussione in aula o sennò si approverà questa e poi si spera in un miglioramento in futuro se mai ci sarà un parlamento a maggioranza di centrosinistra.

Link to comment
Share on other sites

Ho una domanda per chi si intende un po' di diritto: la legge Mancino e l'attuale stesura del codice penale cosa prevede, per dire, per la discriminazione su base razziale? E' una semplice aggravante o c'è un vero e proprio reato di discriminazione?

 

Ho letto le proposte di emendamento di Certi Diritti. Nelle loro proposte si parla di "atti di discriminazione, odio o violenza per motivi connessi all’identità di genere, all’orientamento sessuale, all’età ed alla condizione di disabilità della persona vittima del reato", espressione che mi sembra particolarmente esaustiva e, semplicemente, giusta. Speriamo che questi suggerimenti verranno accolti...

Link to comment
Share on other sites

Attendiamo con ansia gli effetti di questa legge. Speriamo che non sia il solito contentino/buffonata per placare gli animi, anche se sono un po' scettico...

Link to comment
Share on other sites

Casca il riferimento alla Legge Mancino

 

Casca ogni riferimento a delitti colposi

 

Casca il riferimento ai delitti contro il patrimonio

( evidentemente se mi rompono il campanello o tagliano le gomme non è omofobia? )

 

Casca il riferimento all'identità di genere :P

 

Si inventano la "discriminazione sessuale" :salut:

 

NO 'sta roba così com'è E' INACCETTABILE

 

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/200910/1002/html/02/allegato.htm

 

PS ho letto il Bollettino di Venerdì del Dibattito e l'UDC ha già dichiarato il voto contrario

ed è la Lega Nord che praticamente ha preteso l'introduzione del riferimento alla discriminazione

sessuale ( da intedersi come riferita alle donne )

 

vedi Bollettino Commissione Giustizia:

http://www.camera.it/docesta/312/6202/documentotesto.asp

Link to comment
Share on other sites

Poco più di una settimana fa sono andato a sentire una piccola conferenza sul tema delle discriminazioni sul luogo di lavoro dovute all'orientamento sessuale (si è svolta qui a Piacenza nell'ambito del Festival del Diritto).

Verso la fine dell'incontro, non mi ricordo più se per una domanda di qualcuno del pubblico o perchè il discorso era andato a finire lì, si è parlato di questo disegno di legge (legge anti-omofobia o aggravante anti-omofobia che dir si voglia).

Quel che è stato detto mi ha colpito molto, per la serie " quanto le apparenze possono ingannare", lo riporto qui a spanne.

 

In pratica c'erano questa docente di diritto del lavoro (Laura Calafà) e questo avvocato (Francesco Bilotta), entrambi molto addentro alle problematiche delle discriminazioni legate al mondo LGBT, che si sono trovati assolutamente d'accordo nel dire che un tale intervento di legiferazione sarebbe, nel proposito di diminuire i fenomeni di violenza e discriminazione, assolutamente inefficace. Mi ha proprio fatto impressione il fatto che siano stati così categorici... cioè, non so magari un pochino... NO, poprio zero. Inutile.

 

Che l'omofobia riceva un trattamento analogo al razzismo è sacrosanto, ma non ci si aspetti che la cosa sortisca un qualche effetto benefico nel senso sopra detto. Il loro parere è che l'unico modo per prevenire episodi di intolleranza/discriminazione/violenza sia di educare e sensibilizzare i cittadini e non di aumentare la pena (l'avvocato ha fatto anche un paio di conti sugli anni di galera che si prenderebbero in più e mi pare sia una roba risibile, che se non ricordo male fa ricadere comunque dentro la condizionale (ok, questo particolare non lo ricordo benissimo, se dico una cazzata correggetemi)).

 

Ma non solo, han pure detto "potrebbe addirittura far del danno dal punto di vista politico, perchè poi non gli si potrebbe più dire -ah! non avete mai fatto nulla- perchè loro avrebbero da sventolare sta legge-inutilità".

Poi ovviamente hanno anche spiegato quale sarebbe secondo loro la linea d'azione più efficace da adottare. Han detto (riporto sempre a spanne quel che ricordo) che l'associazionismo gay tradizionalmente spinge in questa direzione, cioè del far leggi, anzichè spingere perchè vengano creati organismi che si occupino di propaganda e sensibilizzazione stile pubblicità progresso. Con quelli invece sì che si farebbero passa avanti!

 

Ecco.

Cosa ne pensate? A me han convinto abbastanza...

Link to comment
Share on other sites

E' un discorso condivisibile nella parte in cui si afferma che scrivere una legge che definisce un reato, non é certo sufficiente per prevenire che questo reato avvenga.

 

Vale per l'omofobia esattamente come per il razzismo, ma in fondo vale per tutto. Esempio banale, il codice della strada. Non basta dire che guidare ubriachi e un reato. Serve anche la sensibilizzazione.

 

La stessa cosa vale anche per il razzismo, l'omofobia, e i crimini d'odio. E' necessario anche uno sforzo educativo ed un azione concreta. Non sarà certo una grida manzoniana a cambiare la realtà. La realtà si cambia giorno per giorno, con un imùpegno costante. Non certo con la bacchetta magica.

 

Ma non sono d'accordo nel dire che una tale legge é inutile. Per due motivi

 

1) la pena ha comunque un certo effetto dissuasivo. Rendere maggiori le pene per i reati di discriminazione male non fa

 

2) Scrivere una legge in cui si identifica chiaramente questa fattispecie come reato é utile per obbligare lo Stato nelle sue varie vesti ad assumersi una responsabilità. Significa riconoscere il valore vincolante della lotta all'omofobia. Questo facilita la pressione affinche le amministrazioni mettano in atto quelle azioni preventive, educative, informative necessarie per combattere e prevenire l'omofobia. Fino ad oggi, in assenza di questo reato, quello che vediamo é invece l'opposto. Ogni qualvolta  una amministrazione mette in atto una campagna contro l'omofobia (mi viene in mente quella di venezia o quella della Toscana) piovono sempre le critiche di chi ritiene questa azione come inutile, di parte, o peggio ancora un attacco contro la famiglia naturale o la religione.

 

Non sono d'accordo neanche con l'idea che l'associazionismo gay chiede leggi e non azioni preventive. Da sempre al contrario le varie associazioni puntano sull'informazione, la prevenzione, l'educazione. E assai sovente si trovano di fronte un rifiuto da parte delle amministrazioni, che ritengono di non doversi impegnare nella lotta all'omofobia. Arrivare ad avere una legge contro l'omofobia non puo che essere utile, perché l'amministrazione non potrà piu affermare che si tratta di una iniziativa propagandistica di parte.

 

E' chiaro che questo discorso vale per una legge contro l'omofobia. Il testo approvato mi pare alquanto insufficiente

Link to comment
Share on other sites

Qui in Toscana una legge contro la discriminazione c'è.

Ovviamente le sanzioni sono soltanto multe perchè la

Regione non può introdurre reati, ma ad esempio un

esercizio commerciale aperto al pubblico non può allontanare

una trans o un gay o cose del genere.

 

Poi ci sarebbe la parte educativa, che però è stata lasciata

abbastanza priva di fondi, a parte un paio di note campagne

di sensibilizzazione pubblicitaria. Le leggi vanno in effetti finanziate.

 

Chiaro che la legge antiomofobia è già più ristretta rispetto ad una

legge, o ad un corpo di leggi contro le discriminazioni.

 

Chiaro che se poi l'omofobia diventa una mera aggravante di pena

non introduce novità e che se poi l'aggravante di pena viene ristretta

a pochi reati ed esclude addirittura le trans è per assurdo a sua volta una

norma discriminante :salut:

 

Paradossi italici :P

Link to comment
Share on other sites

E' anche assurdo togliere i reati contro il patrimonio.

 

Proviamo a fare il solito paragone con l'antisemitismo, pensando cosa succederebbe se le stesse norme fossero valide anche per la discriminazione religiosa

 

Un neonazista che vandalizza un cimitero ebraico disegnandoci svastiche e inni ad auscwitz, sarebbe considerato come un graffittaro qualunque che ha fatto un disegno su un muro di una fabbrica.

 

Logico? no assurdo.

Link to comment
Share on other sites

IL PARERE DEGLI AVVOCATI PER I DIRITTI GAY SULLA LEGGE CONTRO L'OMOFOBIA

 

  Introduzione

 

Il presente parere ha lo scopo di analizzare i contenuti, i limiti e le possibili modifiche migliorative al testo sull’introduzione di una circostanza aggravante, inerente l’orientamento sessuale, adottato come testo base, in data 2 ottobre 2009 dalla seconda Commissione permanente Giustizia della Camera dei Deputati.

 

Il parere esclusivamente tecnico non ha alcun obiettivo di carattere valutativo in ordine alla opportunità dell’azione politica che sta accompagnando il cammino legislativo del progetto di legge.

 

Sotto tale profilo, ci limitiamo a rimarcare l’assenza di norme che promuovano l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini su cosa siano e come si debbano combattere omofobia e transfobia. Infatti, non può che esser bassa l’efficacia deterrente di un intervento che adotti una logica esclusivamente punitiva, priva cioè della strategia di prevenzione che solo la diffusione di una cultura del rispetto delle persone gay, lesbiche e trans può garantire.

 

Per favorire una maggiore comprensibilità del testo del presente parere, in considerazione del suo contenuto tecnico, si è scelto un linguaggio che sia il più possibile comprensibile ai non giuristi, articolando i vari passaggi delle riflessioni in forma di domande.

 

 

 

È meglio prevedere un’aggravante o un reato autonomo di omofobia?

 

Come è noto, a seguito degli episodi di omofobia che, in misura anche superiore al consueto, hanno funestato il nostro Paese negli ultimi mesi, è diventato ineludibile affrontare un problema che da anni le Associazioni a tutela delle persone LGBT denunciano. L’omofobia non è un fenomeno nuovo, ma l’eco mediatica di quanto accaduto di recente ha destato finalmente l’attenzione delle istituzioni.

 

Occorre subito rimarcare che gli episodi verificatisi hanno avuto come protagoniste persone gay o lesbiche, ma anche eterosessuali, che hanno solidarizzato con i loro amici gay o lesbiche. Accanto però agli episodi in considerazione, molti altri sono stati commessi ai danni di persone transessuali, di cui negli ultimi mesi purtroppo non si parla affatto.

 

I fatti accaduti finora si caratterizzano, in maniera molto schematica, in due sensi:

 

a)alcuni sono delitti già puniti dal codice penale, ma si connotano per un particolare accanimento nei confronti delle persone lesbiche, gay e transessuali.

 

b)altri sono comportamenti irrilevanti ai sensi delle norme penali attualmente vigenti, ma sono comunque espressione di un atteggiamento omofobico o transfobico.

 

Con la proposta di legge in considerazione, si intenderebbero colpire soltanto i comportamenti di cui alla lettera a), mentre rimangono del tutto privi di sanzione i comportamenti di cui alla lettera :sisi:.

 

In altre parole, si potranno continuare ad affiggere manifesti come quello trovato a Roma, che invitava a mettere i gay nel Colosseo con i leoni.

 

L’omofobia viene presa in considerazione solo come circostanza che aggrava una diversa fattispecie penale già esistente, mentre non è affatto presa in considerazione in sé e per sé. A questo secondo fine occorrerebbe una fattispecie autonoma di reato, ovvero l’estensione della Legge Mancino.

 

 

 

Quali sono i problemi dell’estensione della Legge Mancino alla discriminazione fondata sull’omofobia?

 

Il Prof. Ronco nella sua audizione dinanzi alla Commissione Giustizia della Camera, nel corso dell’indagine conoscitiva in materia, il 14 gennaio 2009 ha sostenuto che l'estensione della Legge Mancino condurrebbe alla condanna tanto della mamma che suggerisse alla figlia di non sposare un bisessuale, quanto del padre che decidesse di non affittare una sua casa al figlio che volesse andare a vivere nell'immobile con il proprio compagno.

 

È evidente che in una normale dinamica processuale queste ipotesi di scuola non potranno mai verificarsi. E ciò per un motivo molto semplice dal punto di vista tecnico. La legge Mancino si basa su una nozione di discriminazione il cui significato si può trarre sia dalla Dichiarazione europea dei diritti dell’uomo, sia dalla Carta di Nizza, sia dalla Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, sia dall’articolo 43, comma 1 del decreto legislativo n. 286 del 1988, successivamente meglio puntualizzata nella direttiva n. 43 del 2000, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 215 del 2003, nonché nella direttiva n. 78 del 2000, recepita con il decreto legislativo del n. 216 del 2003, che fa menzione anche dell’orientamento sessuale.

 

Il bene giuridico tutelato è quindi ben individuato: ossia la tutela della persona contro ogni forma di discriminazione. In base al principio dell’offensività, che deve caratterizzare la condotta penalmente rilevante e che vincola il Giudice nell'interpretare e applicare la legge penale, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del codice penale, se si verificassero le ipotesi richiamate, le stesse ricadrebbero nell’ambito dei reati impossibili, giacché la condotta non sarebbe idonea a ledere o a porre in pericolo il bene giuridico protetto.

 

Inoltre, la fattispecie descritta dalla legge Mancino è molto chiara e precisa, individuando condotte che vanno al di là della semplice manifestazione di un’opinione. Infatti, essa punisce l’istigazione a commettere una discriminazione o una violenza, non le opinioni, quand’anche esse esprimano un pregiudizio. La differenza tra un mera opinione e una reale discriminazione dipenderà ovviamente dalle condizioni di tempo e luogo nel corso delle quali si manifesterà il messaggio, dalle modalità di estrinsecazione del pensiero, da condotte precedenti dell'autore, e così via. Attraverso il complesso di queste circostanze si potrà verificare se il fatto si possa ritenere realmente offensivo del bene giuridico protetto.

 

 

 

Chi protegge il testo della proposta di legge nella formulazione adottata dalla Commissione giustizia della Camera dei Deputati per la futura trasformazione in legge?

 

Il testo per come è concepito contiene una lacuna, perché pur citando espressamente l’orientamento sessuale, non cita l’identità di genere.

 

Ciò è dovuto alla convinzione espressa più e più volte, sia dall’attuale Presidente della Commissione Giustizia nella scorsa legislatura, sia dagli “esperti” sentiti in Commissione durante l’indagine conoscitiva, che non ci sarebbe una definizione di identità di genere scientificamente ineccepibile. La motivazione è pretestuosa alla luce dei numerosissimi scritti in materia, che una ricognizione anche solo sommaria della letteratura socio-psicologica avrebbe consentito di reperire.

 

Né tale silenzio può essere giustificato dal fatto che nella legislazione vigente non si rinvenga mai l’espressione identità di genere. Fino al 2003, nel nostro ordinamento non v’era nemmeno una menzione legislativa di orientamento sessuale, ma questo non ha impedito la sua introduzione nella normativa a tutela delle discriminazioni sul luogo del lavoro (D.Lgs. 216/2003).

 

Non appare esaustivo in tal senso il riferimento alla “discriminazione sessuale” che per costante interpretazione delle norme vigenti si riferisce alle discriminazioni di genere uomo-donna. Culturalmente, peraltro, tale distinzione ribadisce l'esistenza di due sessi biologici e di uno psicologico, cioè l'orientamento sessuale, negando così la rilevanza giuridica del transgenderismo e del transessualismo.

 

Il diverso trattamento così riservato alle persone omosessuali rispetto alle persone transessuali appare sospetto sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione Italiana.

 

Pur nella consapevolezza della correttezza semantica e della necessità giuridica di reintrodurre nel testo della proposta di legge l’espressione ‘identità di genere’, potrebbe essere valutata l’utilizzabilità di un’espressione alternativa che possa consentire l’operatività dell’aggravante nei casi di reati motivati da transfobia. Tale espressione potrebbe essere ‘identità sessuale’ la cui definizione andrebbe inserita in un secondo comma dell’art. 61 del codice penale, ad esempio come nell’ipotesi seguente:

 

«art. 61, 2° co. C.p.: Per identità sessuale si intende la manifestazione della personalità individuale attraverso comportamenti o pratiche che possono non corrispondere al genere biologico della persona offesa dal reato.».

 

 

 

In quali casi è applicabile la legge?

 

L’aggravante si applicherà ai “delitti non colposi”, quindi caratterizzati dalla specifica volontà di commettere l’azione e di colpire le persone lesbiche e gay, ma ciò escluderà irragionevolmente altre categorie di reato (ad es. i reati aggravati dall’evento). Si pensi ad una rissa suscitata da odio omofobico in cui taluno muoia a causa della rissa, o immediatamente dopo o in conseguenza di essa.

 

Il testo individua con precisione i beni giuridici protetti: ossia la vita e l'incolumità individuale, la personalità individuale, la libertà personale e la libertà morale. Dall’elenco delle fattispecie considerate non si fa alcuna menzione dei delitti contro l’onore, quali sono l’ingiuria e la diffamazione.

 

Pertanto, si potrà continuare ad apostrofare nei modi peggiori un gay o una lesbica senza che questo provochi l’applicazione di una pena maggiore rispetto alla stessa condotta non connotata da omofobia. Sotto il profilo culturale si tratta di una grave svista, perché l’uso di un linguaggio non rispettoso induce anche ragionamenti e comportamenti non rispettosi. Inoltre, è noto che l’uso del linguaggio sia la matrice prima della creazione degli stereotipi da cui nascono i pregiudizi e le discriminazioni.

 

Inoltre, non é chiara la ratio per cui una circostanza aggravante comune dovrebbe elencare le fattispecie o categorie di reati ai quali andrebbe applicata, specificando la loro natura non colposa. Si sarebbero, invece, potuti indicare in via assolutamente generica "i delitti contro la persona".

 

Dall’ambito di applicazione oggettivo della legge, inoltre, rimangono completamente esclusi i reati contro il patrimonio. Come emerge dal Report delle aggressioni omo-transfobiche redatto annualmente dall’Associazione Arcigay, i reati con cui vengono colpite le persone LGBT non attengono soltanto ai reati contro la persona. Numerosi, ad esempio, sono stati i casi di estorsioni ai danni soprattutto di quei gay e quelle lesbiche che non avendo una visibilità come tali, venivano ricattati da persone che erano a conoscenza del loro orientamento sessuale, sotto la minaccia di renderlo pubblico.

 

Identiche considerazioni valgono per le persone transessuali che però, come detto, non sono mai considerate dal testo in esame.

 

 

 

L’aggravante così come viene prevista rappresenta un mezzo efficace per la punizione dei delitti a sfondo omofobico?

 

Posto che l’omofobia per sé considerata non viene affatto punita dal presente progetto di legge, ma viene presa in considerazione solo in occasione della commissione di un reato, l’uso dell’aggravante così come attualmente previsto non sembra rappresentare un meccanismo efficace né per la deterrenza né per la punizione di atti omofobici.

 

Nella determinazione della pena il giudice tiene in considerazione tutte le circostanze del caso. Alcune sono previste per ridurre la pena da infliggere al reo (attenuanti), altre tendono invece ad aumentarla (aggravanti), ovviamente entro i limiti massimo e minimo di pena previsti per quel certo reato. A meno che non sia escluso espressamente per legge, le attenuanti e le aggravanti tendono a bilanciarsi e le attenuanti a prevalere sulle aggravanti. Quindi, di fronte alla presenza di circostanze attenuanti potrebbe ben darsi che l’aggravante dell’omofobia non abbia alcuna rilevanza in sede di determinazione dell’ammontare della pena.

 

A questo si potrebbe ovviare prevedendo all’art. 69 del codice penale, rubricato “concorso di circostanze aggravanti e attenuanti” che, nel caso di applicazione dell’aggravante di cui al progetto di legge, sia escluso il bilanciamento con le circostanze attenuanti e/o una prevalenza di queste ultime sull’aggravante stessa.

 

 

 

Il testo per come è scritto genererà difficoltà applicative?

 

Del tutto problematica ai fini applicativi appare l'espressione "per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato" che dovrebbe caratterizzare la condotta criminosa.

 

Il riferimento corretto dovrebbe essere ai “motivi” e non alle “finalità”, come già prevede lo stesso articolo 61, al numero 1) con riferimento all’aggravante dei motivi abietti o futili, oppure come si rinviene nella Legge Mancino. Infatti, se si richiede l'esistenza di una “finalità”, il giudice dovrà accertare, oltre all'esistenza del fatto tipico e degli indici di colpevolezza, anche l'ulteriore scopo perseguito con la condotta, cosa spesso non agevole, soprattutto nei delitti a dolo generico (questa aggravante, infatti, richiama un'intenzionalità a dolo specifico, cioè il fatto di agire per voler proprio un determinato scopo, e senza la prova di essa il maggior disvalore dell'azione non sarebbe accertato).

 

Con la parola “motivo”, invece, s'intende la molla, l'impulso, l'istinto che spinge ad agire, il cui accertamento è di gran lunga più agevole e ricorrente nella gran parte dei casi. È questa la strada prescelta nella legge Mancino per esempio. Se nella proposta di legge si facesse riferimento al motivo, il dolo della fattispecie di reato sarebbe generico anziché specifico, e quindi sarebbe di più facile accertamento da parte del giudicante. Con la presenza di un dolo specifico, questa aggravante risulterebbe essere completamente inefficace nella maggior parte dei casi e pertanto inapplicabile.

 

Del resto, le circostanze (aggravanti o attenuanti) risultano elementi accidentali alla condotta dell'agente (basta vedere tutto l'elenco di cui all'art. 61 c.p.), non alle sue 'finalità'.

 

 

 

Sarà sempre possibile punire gli autori di atti omofobici?

 

Tra i reati aggravati dall’omofobia in base all’attuale proposta di legge ci sono molti reati perseguibili soltanto a querela di parte. Ciò vuol dire che se la persona offesa dal reato decide di non denunciare il fatto, pur essendo lo stesso di pubblico dominio non si potrà punirne l’autore.

 

Si ricorderà il recente caso di un ragazzo che era stato aggredito fisicamente e verbalmente dal padre dopo il suo coming out. Dopo l’intervento della polizia, la persona offesa dal reato – non si sa se spontaneamente o sotto la pressione dei famigliari – ha deciso di non sporgere querela. Tanti di questi casi rimangono pertanto impuniti, soprattutto in ambito famigliare, frequentemente in ragione della vergogna di rendere pubblica o aumentare la notorietà della propria omosessualità o perché a perpetrare questi reati sono spesso persone vicine alle vittime, o perché queste ultime sono spesso soggette a pressioni di gruppo, in un clima che tende a minimizzare o persino giustificare i reati a danni di persone che non rispettano gli stereotipi di genere e orientamento sessuale.

 

A dimostrazione di ciò, si ricordi che dal 2003 ad oggi, da quando cioè è stato introdotto per legge il divieto di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale nei luoghi di lavoro, non è ancora dato di conoscere alcuna sentenza di condanna, per mancanza di azioni da parte delle persone discriminate.

 

Alla luce dell’attuale proposta sarebbe opportuno, per una maggiore protezione dei minori di 14 anni e degli incapaci per ragioni diverse dalla minore età, modificare l’art. 120 c.p. e attribuire al pubblico ministero presso il tribunale dei minori (in caso di minore età) o presso il tribunale ordinario (per i maggiorenni incapaci) il potere di procedere d’ufficio. In alternativa, nel caso di minori, il potere potrebbe essere conferito all’avvocato del minore, figura ancora nuovissima, ma già esistente nei procedimenti di volontaria giurisdizione e di adozione innanzi al Tribunale per i Minorenni.

 

Una strada ulteriore potrebbe essere l'allungamento a sei mesi del termine per proporre querela, l'irrevocabilità della querela e la procedibilità di ufficio nel caso in cui il fatto sia connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio, come è già previsto per il delitto di violenza sessuale, (cfr. art. 609 septies c. 2 e 3 e c. 4 lett. 4) c.p.). Tale soluzione legislativa però sarebbe più facilmente percorribile laddove si prevedesse un reato autonomo, ovvero si estendesse la Legge Mancino ai reati di omofobia e transfobia.

 

 

 

Quali sono le sanzioni che possono derivare dalla applicazione del testo così come formulato e attualmente in discussione?

 

Nella legge Mancino accanto alle pene detentive sono previste pene accessorie al carcere, onde consentire una effettiva riabilitazione del reo. La ragione di tale previsione è la considerazione che la discriminazione (anche quella omofobica) è un fenomeno culturale, che la minaccia (o l’irrogazione) di una sanzione restrittiva della libertà personale non è idonea a sradicare.

 

Ci si riferisce in particolare agli articoli 1 bis – 1 sexies della Legge Mancino, che prevedono e regolano:

 

A) L’obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità;

 

:sisi: L’obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;

 

C) La sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché‚ il divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;

 

D) Il divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

 

In mancanza di una espressa previsione legislativa, tali pene non sono irrogabili tutte le volte in cui venga in considerazione la fattispecie oggetto del progetto di legge. Sarebbe invece opportuno farne espressa menzione.

 

 

 

Conclusione

 

Per come è concepita la proposta in discussione appare inidonea ad affrontare i casi di omofobia che quotidianamente affliggono i cittadini omosessuali e trans di questo Paese, e al fine di superare lo stigma sociale che affligge la loro condizione. E ciò a partire dal titolo della proposta di legge che non fa alcuna menzione della parola omofobia, sottraendo in tal modo un criterio interpretativo al giudice per un esatto inquadramento delle finalità della legge e per una precisa individuazione del bene giuridico protetto.

 

 

 

Avv. Antonio Rotelli, Presidente Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford

 

Avv. Michele Potè, vice Presidente

 

Avv. Francesca Bellocco

 

Avv. Susanna Bigi

 

Avv. Francesco Bilotta

 

Avv. Davide Binda

 

Avv. Donatella Brancadoro

 

Avv. Patrizia Buonamici

 

Avv. Marco Carnabuci

 

Avv. Livia Castelletti

 

Avv. Benedetta Ciampa

 

Avv. Giacinto Corace

 

Avv. Roberto Di Mattei

 

Avv. Federico Ferraris

 

Avv. Damiano Foriato

 

Avv. Giovanni Genova

 

Avv. Dimitri Lioi

 

Avv. Cecilia Sara Massaro

 

Avv. Cesarina Manassero

 

Avv. Marica Moscati

 

Avv. Effiong L. Ntuk

 

Avv. Lara Olivetti

 

Dott. Giuseppe Polizzi

 

Avv. Simona Pragliola

 

Avv. Saveria Ricci

 

Avv. Alessandra Rossari

 

Avv. Maria Grazia Sangalli

 

Avv. Alexander Schuster

 

Avv. Jacopo Carlo Salvatore Torrisi

 

Avv. Maria Teresa Votta

 

Avv. Matteo Winkler

 

Dr.ssa Ylenia Zeqireya

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...